Art.  5.
(Trattamento giuridico e fiscale delle associazioni pro loco e dell'UNPLI).

      1. All'UNPLI, comprese le sue articolazioni regionali e provinciali, e alle associazioni pro loco iscritte nel registro si applicano le seguenti disposizioni:

          a) la disciplina generale e fiscale nonché le agevolazioni previste dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

 

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          b) la non imponibilità ai fini delle imposte sul reddito e delle imposte indirette, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, comunque non superiore a 75.000 euro:

              1) dei proventi realizzati dalle associazioni pro loco nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali;

              2) dei proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 143, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          c) la mancata concorrenza alla formazione del reddito, analogamente a quanto avviene per le associazioni sportive dilettantistiche, per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro, dei compensi erogati singolarmente a propri soci o collaboratori per attività connesse agli scopi istituzionali. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio del comune di competenza. Sull'eventuale quota delle indennità, dei rimborsi forfettari di spese, dei premi e dei compensi eccedente l'importo di 10.000 euro annui, comunque non soggetta a imposizione, i soggetti erogatori devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta alla fonte nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale ritenuta è operata a titolo d'imposta per la parte imponibile dei redditi in oggetto,

 

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calcolata al netto dei primi 10.000 euro esclusi dalla formazione del reddito, non superiore a 40.000 euro, e a titolo di acconto per la parte dei redditi eccedente tale importo;

          d) l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle loro attività nonché dall'imposta sulle trascrizioni per ogni trasferimento a loro beneficio;

          e) l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti per le attività svolte occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; l'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.

      2. Gli obblighi in materia di scritture contabili da adottare, in caso di mancata opzione per il regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni degli articoli 2216 e 2217 del codice civile, e sia adeguatamente rappresentata in un apposito documento finale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione pro loco, distinguendo le attività direttamente connesse con i fini statutari da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione.